Verifiche
La 3P s.a.s è in grado di effettuare le verifiche periodiche (biennali o quinquennali) e straordinarie.
Il datore di lavoro, in base alla Normativa sulla Sicurezza sul Lavoro, deve assolvere determinati obblighi per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, tra questi la valutazione dei rischi presenti in Azienda
Il DPR 462/01 sancisce che la verifica degli impianti di messa a terra e quindi la valutazione del rischio elettrico è un obbligo a cui devono assolvere tutti i datori di lavoro di qualsiasi tipologia di azienda si tratti e il DLgs 81/08, all’art. 87 sanziona i trasgressori che non ottemperano al decreto di cui sopra, sia amministrativamente che penalmente.
Verifiche Periodiche
DPR 462/01 – Art. 4
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
- Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
- Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Verifiche straordinarie
DPR 462/2001 – Art. 7
- Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI;Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:a) esito negativo della verifica periodica;b) modifica sostanziale dell’impianto;c) richiesta del datore del lavoro.
Scarica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico l’Elenco Organismi abilitati alle verifiche in base al DPR 462/01, la 3P è a pag. 99 posizione 98.
LEGGI LE NORMATIVE:
D.Lgs. 81/08 “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”
Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
Comma 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:
a) Le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art.70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
b) Siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE
Comma 8. Fermo restando quanto disposto dal Comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinchè:
a) Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (Dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di 34 l’inosservanza di questa disposizione prevede sanzioni penali e sanzioni amministrative buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garanire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
SANZIONI
Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Comma 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro per la violazione dell’art.80, comma 2.
Comma 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro per la violazione dell’art.71, commi 1, 2, 4, 7 e 8.
LEGGI LE NORMATIVE:
Per la verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, si ritengono necessarie le documentazioni previste dalla norma CEI 81-10-1 e CEI 81-10-4. In particolare esse consistono in:
- Valutazione del rischio dovuto al fulmine.
- Progetto esecutivo dell’LPS esterno e interno.
È obbligatorio l’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto di scariche atmosferiche, per i camini industriali, le strutture metalliche e tutte quelle attività elencate nel DPR 689/59, per le quali in base alla valutazione del rischio dei fulmini risulta necessaria la protezione dalle scariche atmosferiche.
LEGGI LE NORMATIVE: