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3P S.a.s.
Un'esperienza pluriennale in materia di verifica
La 3P sas è un Organismo di Ispezione di tipo A secondo le norme UNI-CEI EN 45004 sostituita dalla attuale UNI-CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
L’oggetto sociale prevede, quale unica attività, l’effettuazione dei controlli sugli impianti previsti dalla legislazione vigente DPR 462/01.
FAQ
le nostre risposte alle vostre domande
verifica impianti
► SOVRAPPOSIZIONE DI VERIFICHE
Il DPR 462/01 prevede due obblighi per il datore di lavoro: quello di effettuare le verifiche ispettive (periodiche) di cui stiamo parlando, con la cadenza stabilita, e quello di effettuare regolari manutenzioni dell’impianto che si possono tradurre anche con l’effettuazione di verifiche manutentive previste dalla vigente normativa CEI per quell’ambiente. Ricordiamo che la manutenzione degli impianti ai fini della sicurezza è un obbligo previsto oltre che dal DPR 462/01 (art. 4), anche dal D.Lgs. n.81/08 (art.86).
Le verifiche ispettive sono effettuate dall’ASL/ARPA od Organismo abilitato, le verifiche manutentive da ditte installatrici o da liberi professionisti. In questo modo non dovrebbero esserci sovrapposizioni di competenze, anche se è abbastanza utopistico aspettarsi che un datore di lavoro faccia eseguire le une e le altre verifiche.
► VERIFICA BIENNALE O QUINQUENNALE
Le verifiche sono per tutti i datori di lavoro con periodicità quinquennale, fatta eccezione per gli impianti installati nei seguenti ambienti: cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, dove la periodicità è biennale.
► DIFFERENZE TRA ASL/ARPA E ORGANISMO ABILITATO
Chiamata dal datore di lavoro ad effettuare la verifica, l’ASL/ARPA ha facoltà di estendere la verifica all’intero ambito della sicurezza all’interno dell’azienda, mentre l’Organismo abilitato si deve limitare ad effettuare le sole verifiche previste.
► ASL/ARPA IN AZIENDA
Al contrario di quanto succedeva prima, l’ASL/ARPA non può presentarsi in azienda per effettuare un controllo, diciamo così, a sorpresa. Può solamente presentarsi per chiedere il verbale di verifica ed accertarsi che le scadenze siano state rispettate. L’ASL/ARPA deve essere chiamata dal datore di lavoro, che peraltro ha l’obbligo di chiamarla (o almeno l’Organismo abilitato).
► INSTALLATORE
Già si sa che il verificatore di un Organismo abilitato, assume durante la verifica stessa la veste di pubblico ufficiale. Anche l’installatore, che rilasciando la dichiarazione di conformità omologa l’impianto di terra e/o l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si sostituisce agli Enti (ASL, ISPESL), diventa in quell’atto un pubblico ufficiale ed è quindi tenuto a segnalare ad ispettori con la qualifica di “ufficiali di polizia giudiziaria” (ispettori degli enti suddetti) eventuali inadempienze. In caso contrario potrebbe essere accusato di omessa denuncia di reato.
► VERIFICATORE
Che caratteristiche devono avere i verificatori degli Organismi abilitati? Un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive ha stabilito più che altro chi non lo può fare. Viene escluso infatti chiunque svolga attività di consulenza, progettazione, installazione, manutenzione di impianti (anche se non è quello da verificare) e qualsiasi tecnico che collabori con studi di progettazione o imprese di installazione. Questo per garantire l’indipendenza degli Organismi abilitati. L’elenco dei verificatori viene inviato ed esaminato dal ministero delle attività produttive. Poi in sostanza viene lasciata la responsabilità alla serietà del singolo Organismo.
verifica impianti DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
Per i camini industriali, le strutture metalliche e tutte quelle attività elencate nel DPR 689/59, per le quali in base alla valutazione del rischio dei fulmini risulta necessaria la protezione dalle scariche atmosferiche.
Sì, vedere allegato tab. B del DPR 689/59
No, tale attività non rientra in quelle elencate nella tab. B del DPR 689/59
Solo se in relazione alla valutazione del rischio (vedi CEI 81-10-1 e 81-10-4), risulta necessario.
In genere no, a meno che detta scuola non sia identificabile in una delle attività elencate nella tab. B del DPR 689-59 (es. edificio a più di un piano con la presenza di oltre 500 persone).
Si, se l’attività rientra in quelle elencate nella tab. B del DPR 689/59.
Per la verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, si ritengono necessarie le documentazioni previste dalla norma CEI 81-10-1 e CEI 81-10-4. In particolare esse consistono in:
- Valutazione del rischio dovuto al fulmine.
- Progetto esecutivo dell’LPS esterno e interno
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3P S.a.s.
di Pinotti Simone
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